LA SESTA PROVINCIA PUGLIESE - SUPPLEMENTO DI INFORMAZIONE ON-LINE DELLA RIVISTA ASSODOLAB - ISSN 2280-3874

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Certificato di verifica di conformità e collaudo delle attrezzature informatiche e scientifiche con gli esperti dell’Assodolab.

026 ..:: 12.09.2015 - ore 09:30

 

 

..:: Scegli la professionalità dell'Assodolab per il «Certificato di verifica di conformità» ed il «Certificato di collaudo».

 

 

 

..:: TRINITAPOLI (BT) – Nei progetti PON, FESR o altro, dopo aver acquistato il materiale ed attrezzature informatiche (LIM – Lavagne Interattive Multimediali, Videoproiettori, Personal Computer, Monitor, Tastiere, Mouse, Tablet ecc…) e scientifiche (Strumenti di misura e di osservazione, Attrezzature particolari quali: acquario, sismografo semplificato, modelli anatomici, Modelli DNA e molecolari, terrario, stazione meteo, planetario, modelli energetici, fossili, rocce, sistemi di apparecchi completi per l’apprendimento delle competenze di base in fisica, chimica e biologia ecc…), il Dirigente Scolastico può ricorrere a soggetti esterni all’Istituzione Scolastica per due documenti importanti: il CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITA’ delle attrezzature acquistate da una parte, e il CERTIFICATO DI COLLAUDO dall’altra. Da oggi, il Dirigente Scolastico può affidare questi due incarichi all’Assodolab – che si occupa di Informatica e Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione dall’Anno 2000 – che con i loro professionisti che collaborano con l’Associazione possono emettere i due «certificati». Ma vediamo di puntualizzare l’argomento descrivendo in modo dettagliato i due documenti.
Il primo documento «Certificato di verifica di conformità» è descritto ampiamente nel D.P.R. 207/2010 all’Articolo 322 che recita: «[1.] Il soggetto incaricato della verifica di conformità rilascia il certificato di verifica di conformità quando risulti che l’esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali. Il certificato di verifica di conformità contiene gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi, l’indicazione dell’esecutore, il nominativo del direttore dell’esecuzione, il tempo prescritto per l’esecuzione delle prestazioni, le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni; il richiamo agli eventuali verbali di controlli in corso di esecuzione; il verbale del controllo definitivo; l’importo totale ovvero l’importo a saldo da pagare all’esecutore; la certificazione di verifica di conformità.
[2.] E’ fatta salva la responsabilità dell’esecutore per eventuali vizi o difetti anche in relazione a parti, componenti o funzionalità non verificabili in sede di verifica di conformità.
[3.] Qualora il certificato di verifica di conformità sia emesso dal direttore dell’esecuzione, lo stesso è confermato dal responsabile del procedimento».
Questo primo documento è utile tenerlo e conservarlo agli atti della «Stazione appaltante» perché certifica appunto la conformità tra le attrezzature elencate nel «capitolato» e quelle che la «ditta aggiudicataria» fornisce. Questo documento è altresì utile quando l’attrezzatura acquistata è carente di documentazioni o quando la ditta venditrice propone materiale alternativo a quello del capitolato con un marchio diverso o con caratteristiche diverse da quelli elencati in capitolato o quando vi siano comunque delle incongruenze.
Il secondo documento da conservare scrupolosamente nel fascicolo della «Stazione appaltante» è il «Certificato di collaudo». La normativa riferita al «Collaudo dei lavori» è disciplinato dal TITOLO X, Capo I e Capo II, ed abbraccia ben ventiquattro articoli, dall’Art. 215 all’Art. 238. del D.P.R. 207/2010.
In particolare, l’Art. 229 «Certificato di collaudo» recita:
[1.] Ultimate le operazioni di cui agli articoli precedenti, l'organo di collaudo, qualora ritenga collaudabile il lavoro, emette il certificato di collaudo che deve contenere:
a) una relazione che ripercorra l'intera vicenda dell'appalto dalla progettazione all'esecuzione, indicando puntualmente:
- il titolo dell'opera o del lavoro;
- la località e la provincia interessate;
- la data e l'importo del progetto e delle eventuali successive varianti;
- gli estremi del contratto e degli eventuali atti di sottomissione e atti aggiuntivi, nonché quelli dei rispettivi provvedimenti approvativi;
- il quadro economico recante gli importi autorizzati;
- l'indicazione dell'esecutore;
- il nominativo del direttore dei lavori e degli eventuali altri componenti l'ufficio di direzione lavori;
- il tempo prescritto per l'esecuzione dei lavori, con l'indicazione delle eventuali proroghe;
- le date dei processi verbali di consegna, di sospensione, di ripresa e di ultimazione dei lavori;
- la data e gli importi riportati nel conto finale;
- l'indicazione di eventuali danni di forza maggiore e di infortuni verificatisi;
- la posizione dell'esecutore e dei subappaltatori nei riguardi degli adempimenti assicurativi e previdenziali;
- gli estremi del provvedimento di nomina dell'organo di collaudo;

b) il richiamo agli eventuali verbali di visita in corso d'opera (da allegare);
c) il verbale della visita definitiva (ovvero il richiamo ad esso se costituisce un documento a parte);
d) la sintesi delle valutazioni dell'organo di collaudo circa la collaudabilità dell'opera;
e) la certificazione di collaudo.

[2.] Nella certificazione l'organo di collaudo:
a) riassume per sommi capi il costo del lavoro indicando partitamente le modificazioni, le aggiunte, le deduzioni al conto finale;
b) determina la somma da porsi a carico dell'esecutore per danni da rifondere alla stazione appaltante per maggiori spese dipendenti dalla esecuzione d'ufficio in danno o per altro titolo; la somma da rimborsare alla stessa stazione appaltante per le spese sostenute per i propri addetti ai lavori, oltre il termine convenuto per il compimento degli stessi;
c) dichiara, fatte salve le rettifiche che può apportare l'ufficio in sede di revisione, l'importo a saldo da liquidare all'esecutore;
d) attesta la collaudabilità dell'opera o del lavoro con le eventuali prescrizioni.

[3.] Qualora nel biennio di cui all'articolo 141, comma 3, del codice, dovessero emergere vizi o difetti dell'opera, il responsabile del procedimento provvederà a denunciare entro il medesimo periodo il vizio o il difetto e ad accertare, sentiti il direttore dei lavori e l'organo di collaudo ed in contraddittorio con l'esecutore, se detti difetti derivino da carenze nella realizzazione dell'opera; in tal caso proporrà alla stazione appaltante di fare eseguire dall'esecutore, od in suo danno, i necessari interventi. Nell'arco di tale biennio l'esecutore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo».

L’Assodolab ed professionisti che collaborano con l’Assodolab rimangono a disposizione delle Scuole che hanno bisogno di tale professionalità coerente con l’intervento, per elaborare un preventivo dettagliato per i due certificati.

Agostino Del Buono
agostino.delbuono@lasestaprovinciapugliese.it




 

 

 

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