026 ..:: 12.09.2015 - ore 09:30

..:: Scegli la professionalità dell'Assodolab per il
«Certificato di verifica di conformità» ed il «Certificato
di collaudo».
..:: TRINITAPOLI (BT) – Nei progetti PON,
FESR o altro, dopo aver acquistato il materiale ed
attrezzature informatiche (LIM – Lavagne Interattive
Multimediali, Videoproiettori, Personal Computer, Monitor,
Tastiere, Mouse, Tablet ecc…) e scientifiche (Strumenti di
misura e di osservazione, Attrezzature particolari quali:
acquario, sismografo semplificato, modelli anatomici,
Modelli DNA e molecolari, terrario, stazione meteo,
planetario, modelli energetici, fossili, rocce, sistemi di
apparecchi completi per l’apprendimento delle competenze di
base in fisica, chimica e biologia ecc…), il Dirigente
Scolastico può ricorrere a soggetti esterni all’Istituzione
Scolastica per due documenti importanti: il CERTIFICATO
DI VERIFICA DI CONFORMITA’ delle attrezzature acquistate
da una parte, e il CERTIFICATO DI COLLAUDO
dall’altra. Da oggi, il Dirigente Scolastico può affidare
questi due incarichi all’Assodolab – che si occupa di
Informatica e Tecnologie dell’Informazione e della
Comunicazione dall’Anno 2000 – che con i loro professionisti
che collaborano con l’Associazione possono emettere i due
«certificati». Ma vediamo di puntualizzare l’argomento
descrivendo in modo dettagliato i due documenti.
Il primo documento «Certificato di verifica di
conformità» è descritto ampiamente nel D.P.R. 207/2010
all’Articolo 322 che recita: «[1.] Il soggetto incaricato
della verifica di conformità rilascia il certificato di
verifica di conformità quando risulti che l’esecutore abbia
completamente e regolarmente eseguito le prestazioni
contrattuali. Il certificato di verifica di conformità
contiene gli estremi del contratto e degli eventuali atti
aggiuntivi, l’indicazione dell’esecutore, il nominativo del
direttore dell’esecuzione, il tempo prescritto per
l’esecuzione delle prestazioni, le date delle attività di
effettiva esecuzione delle prestazioni; il richiamo agli
eventuali verbali di controlli in corso di esecuzione; il
verbale del controllo definitivo; l’importo totale ovvero
l’importo a saldo da pagare all’esecutore; la certificazione
di verifica di conformità.
[2.] E’ fatta salva la responsabilità dell’esecutore per
eventuali vizi o difetti anche in relazione a parti,
componenti o funzionalità non verificabili in sede di
verifica di conformità.
[3.] Qualora il certificato di verifica di conformità sia
emesso dal direttore dell’esecuzione, lo stesso è confermato
dal responsabile del procedimento».
Questo primo documento è utile tenerlo e conservarlo agli
atti della «Stazione appaltante» perché certifica appunto la
conformità tra le attrezzature elencate nel «capitolato» e
quelle che la «ditta aggiudicataria» fornisce. Questo
documento è altresì utile quando l’attrezzatura acquistata è
carente di documentazioni o quando la ditta venditrice
propone materiale alternativo a quello del capitolato con un
marchio diverso o con caratteristiche diverse da quelli
elencati in capitolato o quando vi siano comunque delle
incongruenze.
Il secondo documento da conservare scrupolosamente nel
fascicolo della «Stazione appaltante» è il «Certificato
di collaudo». La normativa riferita al «Collaudo dei
lavori» è disciplinato dal TITOLO X, Capo I e Capo II, ed
abbraccia ben ventiquattro articoli, dall’Art. 215 all’Art.
238. del D.P.R. 207/2010.
In particolare, l’Art. 229 «Certificato di collaudo» recita:
[1.] Ultimate le operazioni di cui agli articoli precedenti,
l'organo di collaudo, qualora ritenga collaudabile il
lavoro, emette il certificato di collaudo che deve
contenere:
a) una relazione che ripercorra l'intera vicenda
dell'appalto dalla progettazione all'esecuzione, indicando
puntualmente:
- il titolo dell'opera o del lavoro;
- la località e la provincia interessate;
- la data e l'importo del progetto e delle eventuali
successive varianti;
- gli estremi del contratto e degli eventuali atti di
sottomissione e atti aggiuntivi, nonché quelli dei
rispettivi provvedimenti approvativi;
- il quadro economico recante gli importi autorizzati;
- l'indicazione dell'esecutore;
- il nominativo del direttore dei lavori e degli eventuali
altri componenti l'ufficio di direzione lavori;
- il tempo prescritto per l'esecuzione dei lavori, con
l'indicazione delle eventuali proroghe;
- le date dei processi verbali di consegna, di sospensione,
di ripresa e di ultimazione dei lavori;
- la data e gli importi riportati nel conto finale;
- l'indicazione di eventuali danni di forza maggiore e di
infortuni verificatisi;
- la posizione dell'esecutore e dei subappaltatori nei
riguardi degli adempimenti assicurativi e previdenziali;
- gli estremi del provvedimento di nomina dell'organo di
collaudo;
b) il richiamo agli eventuali verbali di visita in corso
d'opera (da allegare);
c) il verbale della visita definitiva (ovvero il richiamo ad
esso se costituisce un documento a parte);
d) la sintesi delle valutazioni dell'organo di collaudo
circa la collaudabilità dell'opera;
e) la certificazione di collaudo.
[2.] Nella certificazione l'organo di collaudo:
a) riassume per sommi capi il costo del lavoro indicando
partitamente le modificazioni, le aggiunte, le deduzioni al
conto finale;
b) determina la somma da porsi a carico dell'esecutore per
danni da rifondere alla stazione appaltante per maggiori
spese dipendenti dalla esecuzione d'ufficio in danno o per
altro titolo; la somma da rimborsare alla stessa stazione
appaltante per le spese sostenute per i propri addetti ai
lavori, oltre il termine convenuto per il compimento degli
stessi;
c) dichiara, fatte salve le rettifiche che può apportare
l'ufficio in sede di revisione, l'importo a saldo da
liquidare all'esecutore;
d) attesta la collaudabilità dell'opera o del lavoro con le
eventuali prescrizioni.
[3.] Qualora nel biennio di cui all'articolo 141, comma 3,
del codice, dovessero emergere vizi o difetti dell'opera, il
responsabile del procedimento provvederà a denunciare entro
il medesimo periodo il vizio o il difetto e ad accertare,
sentiti il direttore dei lavori e l'organo di collaudo ed in
contraddittorio con l'esecutore, se detti difetti derivino
da carenze nella realizzazione dell'opera; in tal caso
proporrà alla stazione appaltante di fare eseguire
dall'esecutore, od in suo danno, i necessari interventi.
Nell'arco di tale biennio l'esecutore è tenuto alla garanzia
per le difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente
dalla intervenuta liquidazione del saldo».
L’Assodolab ed professionisti che collaborano con
l’Assodolab rimangono a disposizione delle Scuole che hanno
bisogno di tale professionalità coerente con l’intervento,
per elaborare un preventivo dettagliato per i due
certificati.
Agostino Del Buono
agostino.delbuono@lasestaprovinciapugliese.it
Note & Info:
ASSODOLABAssociazione Nazionale Docenti di
aboratorio
Ente accreditato MIUR per la formazione del
personale della Scuola
Via Cavour, 76
76015 TRINITAPOLI BT - Italy
Telefono del presidente: 339.2661022
Info:
segreteria@assodolab.it |
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